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Immagine del redattoreCentro Studi Mida

Legittimità della procedura di assunzione di 1851 poliziotti al vaglio della Corte Costituzionale

Con Sentenza nr. 05340/2020 REG.PROV.COLL. del 20 maggio 2020, ha ritenuto non manifestamente infondata la Questione di legittimità costituzionale della norma recata dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, introducendo il comma 2 bis, con specifico riferimento alla lettera b), nella parte in cui stabilisce procedersi all’assunzione dei soggetti risultati idonei alla prova scritta d’esame del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (bandito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 26 maggio 2017) secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare”.


Il 25 maggio 2020, il Tar del Lazio ha pubblicato la prima Ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale per sopravvenuti dubbi di costituzionalità della citata normativa.


Si tratta dell’ordinanza Nr. 07118/2019 REG.RIC. del 25 Maggio 2020 della Sez. Prima Quater.


Il provvedimento evidenzia come la scelta legislativa di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all’assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d’esame…” presenti aspetti di criticità rivelandosi irragionevole, contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento.




 

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